Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:
a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori;
b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
Per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare 12 per:
a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per ciascun assistente;
b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.