Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, optare per:
a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori; Il numero degli accompagnatori deve essere certificato dal medico di base;
b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92, avrà diritto ad una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all’eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice.
Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, optare per:
a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori; Il numero degli accompagnatori deve essere certificato dal medico di base;
b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92, avrà diritto ad una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all’eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice.